Obblighi  e  divieti


Anche se il vostro cane è "ben educato" e obbedisce al vostro richiamo, è opportuno (oltre ad essere obbligatorio per legge) che nei luoghi pubblici sia sempre tenuto al guinzaglio. Infatti, la reazione degli animali, quando si verificano situazioni particolari o rumori improvvisi, è imprevedibile e le conseguenze delle loro reazioni potrebbero essere problematiche e spiacevoli.
E' sempre bene mettere al proprio cane un collare robusto con la medaglietta sulla quale avrete fatto incidere il numero telefonico di casa o del cellulare. Se siete in viaggio, organizzatevi in modo che sulla medaglietta ci sia il telefono di qualcuno che sa sempre dove rintracciarvi. Questo piccolo accorgimento potrà evitarvi di vedere trasformate le vostre vacanze in un calvario alla disperata ricerca dell'amico perduto.


Alcuni articoli estratti dal Regolamento al Servizio Veterinario del Comune di Roma


Art. 175 - Museruole e collari

I cani circolanti nel territorio comunale, fermo restando le norme di cui al successivo art. 176, dovranno essere tenuti al guinzaglio da persona capace e responsabile o, se liberi, dovranno essere muniti di collare e museruola regolamentare, avente cioè forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere.


Art. 176 - Obbligo del guinzaglio e della museruola

Dovranno essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola regolamentare:

  • i cani di grande mole o di indole aggressiva (ad esempio: mastini, bull-dogs, sanbernardo, danesi, boxer, dobermann, pastori tedeschi e similari)
  • tutti i cani condotti nelle strade affollate, nei parchi e giardini pubblici, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, nei cortili e nelle scalinate dei condomini

    Con l'Ordinanza sindacale n. 296 del 9.12.1999, vengono identificati come cani di indole aggressiva i cani appartenenti alle seguenti razze: pit bull, bull mastiff, bull terrier, rottweiler, american staffordshire, dogo argentino, american bulldog, mastino dei Pirenei, cane corso, mastino napoletano, fila brasileiro, perro de ganado majorero, dobermann, cane da presa canario, staffordshire bull terrier, bandog e incroci con tali razze.


    Art. 177 - Esenzione dall'obbligo della museruola e del guinzaglio

    Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

  • i cani da guardia soltanto nei recinti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico
  • i cani da pastore e quelli da caccia, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per le battute di caccia
  • i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per servizio


    Art. 178 - Divieto di accesso ai cani

    E' vietato l'accesso ai cani:

  • sulle spiagge durante la stagione balneare, nelle ore di frequenza del pubblico
  • negli spazi pubblici attrezzati per la ricreazione ed il gioco dei bambini
  • nei supermercati e nei negozi alimentari in genere

    E' possibile accedere con il proprio animale nei punti di ristorazione dove è esposto il cartello "Qui mangio anch'io" e nei negozi dove è esposto il cartello "Qui entro anch'io'


    Art. 207 - Vendita ambulante

    È vietata la vendita ambulante dei piccoli animali.


    **********************************************

    Nelle aree recintate o segnalate dagli appositi cartelli sarà possibile derogare agli artt. 175 e 176 del Regolamento del Servizio Veterinario del Comune di Roma, consentendo agli animali di giocare o passeggiare liberi da guinzaglio e museruola.
    Le aree in questione saranno dotate di contenitori da utilizzare, da parte dei proprietari o detentori, per la raccolta delle feci degli animali.
    E' fatto obbligo pertanto in osservanza e a particolare integrazione di quanto stabilito dall'ordinanza del Sindaco n. 220 del 14/03/94, ai possessori o detentori di cani frequentanti tali aree di utilizzare gli appositi contenitori per depositarvi gli escrementi del proprio animale.

    Elenchiamo qui di seguito le ordinanze sindacali che disciplinano la convivenza dell'uomo con gli animali

  • Ordinanza dell'Ass. Politiche Produttive ed Economiche in collaborazione Ufficio Diritti degli Animali n. 431 del 10/10/97. "Autorizzazione per l'accesso dei cani nei pubblici esercizi di somministrazione": i cani accompagnati dai rispettivi padroni possono entrare nei negozi, nei ristoranti, nei bar dotati di idonei requisiti igienico- sanitari, se il titolare dell'esercizio commerciale non appone sulla porta un esplicito divieto.

  • Ordinanza n. 356 del 30/5/96 e la più recente dell'ottobre 2000 - Assessorato Politiche ambientali e Ufficio Diritti degli Animali. "Individuazione di aree ludiche riservate al giuoco dei cani": circa 100 spazi in tutta la città dove i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola sotto la responsabilità dei loro proprietari.

  • Ordinanza n. 372 del 21/7/97 - Ufficio Diritti degli Animali. "Divieto di utilizzo di animali per la pratica dell'accattonaggio": cuccioli, cagne debilitate, animali sofferenti, tenuti per lo più da extracomunitari, non possono essere utilizzati per elemosinare. Gli organi preposti per legge dovranno segnalare e sequestrare gli animali così detenuti che verranno ricoverati in strutture di associazioni animaliste e presso il canile sanitario.

  • Ordinanza n. 296 del 9/12/99 che regolamenta la tenuta di tutti quei cani appartenenti alle razze considerate potenzialmente pericolose ed utilizzate per i combattimenti clandestini. Questi cani dovranno sempre essere condotti con guinzaglio e museruola.


    Ordinanze in fase di elaborazione e studio

  • Ordinanza che vieti l'utilizzo di animali vivi come premi o regali durante manifestazioni, in sagre, nei Luna-Park, fiere ed altre attività commerciali.

  • Ordinanza che autorizzi, in accordo con le Capitanerie di Porto, l'accesso dei cani sulle spiagge ed arenili di proprietà comunale. Attualmente l'ingresso è consentito solamente presso lo stabilimento "Baubeach" di Maccarese (Fregene).


    Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 24 Aprile 2002: modifica art. 180 del Regolamente Servizio Veterinario.

    E' vietato: lasciare defecare i cani sui marciapiedi e, comunque, dinnanzi ad ingressi di immobili (abitazioni, negozi, uffici in genere, etc.), nel raggio di 100 metri da scuole, asili nido ed aree attrezzate per i giochi dei bambini. E' consentito far defecare i cani: sotto il marciapiede, in prossimità dei canali di scolo; negli spazi di terra intorno agli alberi; nei parchi, giardini e aree verdi, lontano dalle aree attrezzate e dai parchi giochi. La multa prevista per i proprietari di cani per deiezioni canine nei luoghi non consentiti e non rimosse è di € 103,29

    Nelle aree e strade pubbliche o private aperte a1 pubblico transito è fatto obbligo a tutti i conduttori di cani:

  • di essere muniti di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine
  • di provvedere ad immediata e totale asportazione delle defecazioni dei cani facendo uso della suddetta attrezzatura, provvedendo a depositare gli involucri adeguatamente chiusi negli appositi contenitori o nei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti oppure, limitatamente alle aree che ne risultino sprovviste, nei cestelli portarifiuti.


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