Anche se il vostro cane è "ben educato" e obbedisce al vostro richiamo, è opportuno (oltre ad essere obbligatorio per legge) che nei luoghi pubblici sia sempre tenuto al guinzaglio. Infatti, la reazione degli animali, quando si verificano situazioni particolari o rumori improvvisi, è imprevedibile e le conseguenze delle loro reazioni potrebbero essere problematiche e spiacevoli.
E' sempre bene mettere al proprio cane un collare robusto con la medaglietta sulla quale avrete fatto incidere il numero telefonico di casa o del cellulare. Se siete in viaggio, organizzatevi in modo che sulla medaglietta ci sia il telefono di qualcuno che sa sempre dove rintracciarvi. Questo piccolo accorgimento potrà evitarvi di vedere trasformate le vostre vacanze in un calvario alla disperata ricerca dell'amico perduto.
Art. 175 - Museruole e collari
I cani circolanti nel territorio comunale, fermo restando le norme di cui al successivo art. 176, dovranno essere tenuti al guinzaglio da persona capace e responsabile o, se liberi, dovranno essere muniti di collare e museruola regolamentare, avente cioè forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere.
Art. 176 - Obbligo del guinzaglio e della museruola
Dovranno essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola regolamentare:
Con l'Ordinanza sindacale n. 296 del 9.12.1999, vengono identificati come cani di indole aggressiva i cani appartenenti alle seguenti razze: pit bull, bull mastiff, bull terrier, rottweiler, american staffordshire, dogo argentino, american bulldog, mastino dei Pirenei, cane corso, mastino napoletano, fila brasileiro, perro de ganado majorero, dobermann, cane da presa canario, staffordshire bull terrier, bandog e incroci con tali razze.
Art. 177 - Esenzione dall'obbligo della museruola e del guinzaglio
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
Art. 178 - Divieto di accesso ai cani E' possibile accedere con il proprio animale nei punti di ristorazione dove è esposto il cartello "Qui mangio anch'io" e nei negozi dove è esposto il cartello "Qui entro anch'io'
Art. 207 - Vendita ambulante
È vietata la vendita ambulante dei piccoli animali.
Nelle aree recintate o segnalate dagli appositi cartelli sarà possibile derogare agli artt. 175 e 176 del Regolamento del Servizio Veterinario del Comune di Roma, consentendo agli animali di giocare o passeggiare liberi da guinzaglio e museruola.
Le aree in questione saranno dotate di contenitori da utilizzare, da parte dei proprietari o detentori, per la raccolta delle feci degli animali.
E' fatto obbligo pertanto in osservanza e a particolare integrazione di quanto stabilito dall'ordinanza del Sindaco n. 220 del 14/03/94, ai possessori o detentori di cani frequentanti tali aree di utilizzare gli appositi contenitori per depositarvi gli escrementi del proprio animale.
Elenchiamo qui di seguito le ordinanze sindacali che disciplinano la convivenza dell'uomo con gli animali
Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 24 Aprile 2002: modifica art. 180 del Regolamente Servizio Veterinario.
E' vietato: lasciare defecare i cani sui marciapiedi e, comunque, dinnanzi ad ingressi di immobili (abitazioni, negozi, uffici in genere, etc.), nel raggio di 100 metri da scuole, asili nido ed aree attrezzate per i giochi dei bambini. E' consentito far defecare i cani: sotto il marciapiede, in prossimità dei canali di scolo; negli spazi di terra intorno agli alberi; nei parchi, giardini e aree verdi, lontano dalle aree attrezzate e dai parchi giochi. La multa prevista per i proprietari di cani per deiezioni canine nei luoghi non consentiti e non rimosse è di € 103,29
Nelle aree e strade pubbliche o private aperte a1 pubblico transito è fatto obbligo a tutti i conduttori di cani: